Statuto

Art. 1

E' istituita la "Comunità delle Università Mediterranee". La Comunità, nel rispetto della libertà della scienza e per contribuire alla pace e alla protezione dell'ambiente, persegue i seguenti fini:
  1. riaffermare e sviluppare il ruolo e la funzione della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica, per la risoluzione dei difficili e complessi problemi posti dallo sviluppo dei paesi del Mare Mediterraneo;
  2. promuovere la cooperazione scientifica tra le Università mediterranee utilizzando le competenze e le risorse proprie di ciascuna Università e nel rispetto della diversità e della specificità delle differenti entità nazionali;
  3. istituire collegamenti permanenti fra le suddette Università, attraverso lo scambio reciproco di informazioni ed esperienze culturali e scientifiche, di docenti e studenti.
  4. stabilire collegamenti tra la CUM e le Istituzioni economiche, industriali e locali nelle nazioni con almeno una delle Università aderente alla CUM.

Art. 2

La Comunità ha personalità giuridica ed è rappresentata a tutti gli effetti dal suo Presidente.
La Comunità ha la propria sede presso l'Università degli Studi di Bari (Italia).
Le attività della Comunità possono aver luogo in qualsiasi Università aderente alla Comunità stessa.

Art. 3

Sono Organi della Comunità:
  1. Il Presidente della Comunità;
  2. l'Assemblea generale delle Università aderenti;
  3. il Consiglio della Comunità;
  4. l'Ufficio Direttivo;
  5. le Commissioni permanenti di lavoro;
  6. il Collegio dei Revisori dei Conti;
  7. i Segretariati della CUM, uno per ogni paese aderente;
  8. il Comitato dei rappresentanti delle Istituzioni economiche, industriali e locali aderenti alla CUM.
  9. il Comitato di ciascuna rete scientifica aderente secondo l’Art.10 tris.

Art. 4

Il Presidente della Comunità è eletto dal Consiglio, resta in carica quattro anni e può essere rieleggibile.
Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea generale, del Consiglio e dell'Ufficio Direttivo, presiede le riunioni del Consiglio e dell'Ufficio Direttivo e, in caso di necessità il Comitato dei Segretariati, dà esecuzione alle delibere del Consiglio e dell'Ufficio Direttivo, rappresenta a tutti gli effetti la Comunità.

Art. 5

L'Assemblea generale della Comunità è composta dai Rettori di tutte le Università aderenti o loro delegati.
L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente della Comunità almeno una volta ogni due anni.
Ad ogni seduta, l'Assemblea elegge un Ufficio di Presidenza composto da:
   1 Presidente;
   3 Vice-Presidenti;
   1 Segretario.

All'Assemblea spetta di:
  1. indicare la politica generale e gli orientamenti programmatici delle attività della Comunità;
  2. prendere atto dell'operato del Consiglio e dell'Ufficio Direttivo;
  3. prendere atto dell'elezione dei membri del Consiglio;
  4. approvare a maggioranza di due terzi le proposte di integrazione e modifica dello Statuto, presentate dal Consiglio, e a maggioranza assoluta quelle relative al Regolamento presentate dal Consiglio stesso.

Art. 6

Il Consiglio è composto dai Rettori o loro delegati di una Università per ciascun Paese mediterraneo; in considerazione che la sede amministrativa della CUM è presso l’Università di Bari, il Rettore di questa Università, o un Suo delegato, partecipa come membro di diritto al Consiglio della CUM.
Partecipa a pieno titolo, inoltre, ciascun rappresentante delle reti aderenti alla CUM (Art. 10 ter).
I rappresentanti delle Università mediterranee nel Consiglio vengono eletti ogni quattro anni dai singoli gruppi nazionali delle Università aderenti e sono rieleggibili.
Al Consiglio spetta di:
  1. approvare la relazione morale ed il bilancio preventivo e consuntivo;
  2. deliberare sui progetti di attività presentati dall'Ufficio Direttivo e dalle Commissioni, sulla base delle indicazioni fornite dall'Assemblea;
  3. designare i membri dell'Ufficio Direttivo;
  4. designare i Presidenti delle Commissioni permanenti di lavoro;
  5. definire la quota associativa di ogni Università aderente;
  6. ricevere e presentare all'Assemblea le proposte di modifica allo Statuto;
  7. proporre all'Assemblea il Collegio dei Revisori.
Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 7

L'Ufficio Direttivo è composto da:
1 Presidente;
3 Vice Presidenti;
1 Segretario Generale.

I Membri dell'Ufficio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
L'Ufficio si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno.
L'Ufficio è regolarmente costituito ove siano presenti almeno tre suoi membri, compreso il Presidente.
Le delibere dell'Ufficio sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
All'Ufficio spetta di:
  1. edigere la relazione morale e il bilancio preventivo e consuntivo;
  2. attuare i programmi decisi dal Consiglio ed elaborare i progetti di programmi da sottoporre al Consiglio.

Art. 8

Il Consiglio designa un Presidente per ogni Commissione.
I Presidenti delle Commissioni restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio, nomina i membri di ogni commissione, sentiti i loro Presidenti.
Le Commissioni si riuniscono, su convocazione del proprio Presidente, almeno una volta l'anno.
Alle commissioni spetta di:
  1. compiere studi e ricerche in relazione ai settori di propria competenza;
  2. presentare all'Ufficio Direttivo, che le trasmette al Consiglio per l'approvazione, proposte di programmi da attuare in relazione ai settori di propria competenza.
Ferma restando la possibilità di istituirne altre in seguito, sono istituite le seguenti commissioni:
  1. Commissione per le Scienze Naturali e della Salute;
  2. Commissione per la Tecnologia;
  3. Commissione per le Scienze Economiche e Giuridiche;
  4. Commissione per la Comunicazione;
  5. Commissione per l'Educazione;
  6. Commissione per le Scienze umane e le Arti.

Art. 9

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri:
  1. un dirigente del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica italiano;
  2. un docente di una Università aderente alla CUM;
  3. un dirigente dell'Università degli Studi di Bari.
Al Collegio dei Revisori dei Conti spetta:
  • accertare la regolare tenuta della contabilità sociale;
  • redigere una relazione ai bilanci annuali;
  • accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 10

In ogni paese del Bacino Mediterraneo, di cui almeno una Università sia aderente alla Comunità, è istituito un segretariato della CUM, referente dell'Ufficio di Presidenza.
La sede dei Segretariati è stabilita dal Consiglio, su proposta del Presidente.
Ad ogni segretariato spetta il compito di:
  • costituire una banca dati relativa alle Università e agli Enti di Ricerca del proprio paese;
  • tenere i contatti con la Presidenza;
  • fornire informazioni sulla CUM alle Università del proprio paese;
  • conservare e mettere a disposizione delle Università materiali informativi, modulistica varia e pubblicazioni della CUM.
Le spese di funzionamento del Segretariato sono a carico delle Università del Paese in cui hanno sede e non fanno parte del bilancio della CUM. Il Consiglio può, in casi eccezionali, erogare contributi straordinari ai Segretariati.

Art. 10 bis

Le Istituzioni economiche, industriali e locali aderiscono alla CUM in qualità di Membri Associati. Viene altresì eletto un Comitato di coordinamento di cui sono membri il Segretario Generale ed il Presidente della CUM. Spetta al Presidente della CUM presiedere e convocare il suddetto Comitato. I compiti delle Istituzioni economiche, industriali e locali, da svolgere in stretta collaborazione con le Università Mediterranee, sono i seguenti:
  1. presentare programmi e proposte sottoscritti dal Presidente della CUM, previa approvazione del rappresentante del Paese, ad istituzioni nazionali ed internazionali, sempre in collaborazione con le Università.
  2. gestire i contratti ottenuti tramite le suddette istituzioni con la supervisione del rappresentante del Paese e sotto la responsabilità del Presidente della CUM che sottoscrive i contratti;
  3. promuovere e realizzare periodicamente dei corsi di formazione in collaborazione con staff di docenti provenienti dai paesi mediterranei diversi da quelli della Istituzione economica, industriale proponente e nominati di concerto dal Presidente ed il Segretario Generale della CUM;
  4. convocare una riunione del Comitato e dei rappresentanti delle Istituzioni economiche, industriali e locali almeno una volta ogni due anni durante l'Assemblea della CUM.

Art. 10 tris

Reti scientifiche multinazionali che operano nel Mediterraneo, organizzate sia su base regionale o su problematiche disciplinari, diverse dalla CUM, possono richiedere l’adesione alla CUM allo scopo di preparare ed adottare in collaborazione programmi di ricerca e/o di formazione.
Il Consiglio Direttivo della CUM si riserva il diritto di esaminare la richiesta di adesione e richiedere delibera approvare dall’Assemblea.
La delibera assembleare permette alle Università che fanno parte della rete di aderire alla CUM a loro richiesta. Ciascuna rete ha diritto ad avere un rappresentante come componente a pieno titolo del Consiglio Direttivo della CUM.

Art. 11

Il patrimonio del Consiglio è costituito:
  1. dalle quote associative versate dalle Università aderenti e delle Istituzioni economiche, industriali e locali in qualità di Membri Associati, secondo quanto stabilito dal Consiglio;
  2. da contributi erogati da Ministeri, Enti locali, nazionali ed internazionali, Organismi scientifici nazionali e internazionali;
  3. da lasciti testamentari, donazioni disposte da privati e debitamente accettati dal Consiglio.
Il bilancio della Comunità è annuale e va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
La trattazione degli affari amministrativi della Comunità e il servizio di cassa e di contabilità sono affidati agli uffici amministrativi dell'Università degli Studi di Bari.

Art. 12

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del codice civile italiano.

Art. 13

Le controversie che possono insorgere nell'applicazione del presente Statuto sono devolute alla giurisdizione esclusiva dell'autorità giudiziaria italiana ed alla competenza territoriale dell'autorità giudiziaria del luogo ove la Comunità ha la propria sede.

Art. 14

La Comunità delibera di stabilire relazioni con Organismi nazionali ed internazionali specializzati nelle proprie competenze, in particolare con l'UNESCO.
Gli organismi che stabiliscono relazioni con la Comunità saranno rappresentati da un loro delegato a titolo di osservatore nell'Assemblea generale e nel Consiglio.

Art. 15

Le proposte di modifica dello Statuto vanno presentate al Consiglio che, dopo averle approvate, le riporterà all'Assemblea Generale. Esse entreranno in vigore dopo l'approvazione dell'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei componenti.